Giurisprudenza successioni - Italian inheritance lawyer - Pedrazzoli law firm

Antonio Pedrazzoli
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Giurisprudenza successioni
ACCETTAZIONE DI EREDITA' - ACCETTAZIONE TACITA - SOTTRAZIONE DI BENI EREDITARI
Cass. civ. Sez. II, 09 ottobre 2014, n. 21348
In tema di successioni "mortis causa", l'accettazione tacita di eredità prevista dall'art. 476 cod. civ. presuppone la volontà, effettiva o presupposta, del chiamato, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 527 cod. civ., che ne prescinde completamente e considera erede puro e semplice colui che sottrae o nasconde i beni ereditari, assolvendo ad una esigenza di garanzia dei creditori del "de cuius", ai quali non può essere opposto un esonero di responsabilità attraverso il beneficio d'inventario o la rinunzia.
ACCETTAZIONE DI EREDITA' - OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE
Cass. civ. Sez. V, 24 febbraio 2016, n. 3611
In tema di obbligazioni tributarie, grava sull'Amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l'onere di provare l'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati, per poter esigere l'adempimento dell'obbligazione del loro dante causa; tale onere non può essere assolto con la produzione della sola denuncia di successione, mentre è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e seguenti c.c., o di qualsiasi altro documento dal quale possa, con pari certezza, desumersi la sussistenza di detta qualità.
AZIONE DI RIDUZIONE - CALCOLO DELLA MASSA EREDITARIA
Cass. civ. Sez. II, 23 dicembre 2014, n. 27352
Al fine di accogliere la domanda di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima è imprescindibile, sotto il profilo logico-giuridico, ai fini dell'accertamento dell'effettiva lesione della quota di riserva, formare - ai sensidell'art. 556 c.c. - una massa di tutti i beni appartenenti al defunto al tempo della morte, atteso che tale disposizione è preordinata alla determinazione della porzione spettante al legittimario sull'attivo netto del patrimonio del defunto, composto dai beni da lui lasciati e da quelli dei quali abbia disposto a titolo gratuito con atti inter vivos.
AZIONE DI RIDUZIONE - RIDUZIONE DI DONAZIONI E DI DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE
Cass. civ. Sez. II, 23 dicembre 2014, n. 27352
Al fine di accogliere la domanda di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima è imprescindibile, sotto il profilo logico-giuridico, ai fini dell'accertamento dell'effettiva lesione della quota di riserva, formare - ai sensidell'art. 556 c.c. - una massa di tutti i beni appartenenti al defunto al tempo della morte, atteso che tale disposizione è preordinata alla determinazione della porzione spettante al legittimario sull'attivo netto del patrimonio del defunto, composto dai beni da lui lasciati e da quelli dei quali abbia disposto a titolo gratuito con atti inter vivos.
BENEFICIO D'INVENTARIO - ECCEZIONI
Cass. civ. Sez. V, 11 novembre 2015, n. 23061
L'accettazione dell'eredità col beneficio di inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del de cuius entro il valore dei beni ereditari ed implicando una posizione dell'erede del debitore, di fronte alle ragioni dl creditore del defunto, quantitativamente diversa o più favorevole, deve essere eccepita nel giudizio cognitorio al creditore del de cuius che faccia valere illimitatamente la propria pretesa, sì da contenere nei limiti imposti dall'eccezione l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale. In mancanza di un siffatto accertamento, la pronuncia non è più contestabile, neppure in sede esecutiva, non essendo altrimenti deducibile la qualità di erede con beneficio di inventario. (Principio applicato nella fattispecie ove non era stato impugnato il titolo a mezzo del quale era stata fatta valere illimitatamente dall'erario, nei riguardi dell'erede-ricorrente, la pretesa obbligatoria concernente il debito tributario del defunto padre della medesima).
CLAUSOLA "SI SINE LIBERIS DECESSERIT"
Cass. civ. Sez. II, 14 ottobre 2013, n. 23278
Nella clausola "si sine liberis decesserit" apposta ad un testamento non si ha una duplice e successiva istituzione come nel fedecommesso, bensì una istituzione subordinata a condizione risolutiva, verificatasi la quale il primo istituito viene considerato come se non fosse stato mai chiamato. Tuttavia, tale clausola è valida solo quando ha tutti i caratteri di una vera e propria condizione, risolutiva rispetto al primo istituito e sospensiva nei confronti del secondo, mentre essa è nulla quando viene impiegata per mascherare una sostituzione fedecommissoria vietata dalla legge, occorrendo quindi al riguardo un accertamento caso per caso, sulla base della volontà del testatore e delle particolari circostanze e modalità della disposizione.
COLLAZIONE - ACQUISTO DI IMMOBILE PER IL FIGLIO CON DENARO PROPRIO
Cass. Civ. Sez. Unite, 9282/92
Nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro. Pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 cod. civ., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile, non il denaro impiegato per il suo acquisto.
COLLAZIONE - DISPENSA DALLA COLLAZIONE - OBBLIGO COLLATIZIO
Cass. civ. Sez. II, 20 marzo 2015, n. 5659
Il donante ha solo il potere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non può in alcun modo vincolare il donatario stesso, che sia tenuto alla collazione, a conferire l'immobile in natura o attuare la collazione per imputazione.
COLLAZIONE - DONAZIONE MODALE
Cass. civ. Sez. II, 07 aprile 2015, n. 6925
L'aggiunta del modus non snatura l'essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus, viene ad esserne limitata. Ne consegue che, nel concorrere alla successione dell'ascendente, i figli legittimi e naturali ed i loro discendenti legittimi e naturali, essendo tenuti a conferire ai coeredi tutto ciò che direttamente e indirettamente abbiano ricevuto dal defunto (art. 737 c.c.), sono assoggettati all'obbligo della collazione anche nell'ipotesi di donazione modale, limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell'onere.
COLLAZIONE - QUOTA DI SOCIETA'
Cass. civ. Sez. II, 25 settembre 2014, n. 20258
La quota di società non conferisce al socio un diritto reale su beni costituenti il patrimonio societario, ma un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, la cui misura non è soggetta a cambiamento per effetto di successivi aumenti di capitale, sicché la relativa donazione è soggetta a collazione per imputazione di beni mobili, ai sensi dell'art. 750 cod. civ., e, dunque, sulla base del valore che aveva al tempo di apertura della successione.
COMUNIONE EREDITARIA
Cass. civ. Sez. II, 19 maggio 2015, n. 10216
Ai sensi dell’articolo 720 c.c., in caso di comunione ereditaria avente ad oggetto un immobile non comodamente divisibile, se vi sono coeredi titolari di quote identiche e tutti chiedono l’assegnazione, il giudice ha il potere-dovere di scegliere tra i più richiedenti valutando ogni ragione di opportunità e convenienza, dandone adeguata motivazione. Se non è ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza, soccorre il rimedio residuale della vendita all’incanto, dovendosi escludere che la scelta del condividente cui assegnare il bene possa dipendere dalla maggiore offerta che uno di essi faccia rispetto al prezzo di stima, dovendosi osservare che se la scelta dell’assegnatario dovesse essere determinata dalla somma che egli offre di pagare a conguaglio, verrebbe meno la caratteristica tipica del procedimento per assegnazione e questo si risolverebbe in una vendita all’incanto, mentre il procedimento divisionale non è soggetto a gara tra i condividenti, altrimenti verrebbe meno la parità di condizione degli aspiranti assegnatari e la scelta verrebbe ad essere determinata, o quanto meno influenzata, dalle maggiori o minori possibilità economiche degli aspiranti.
COMUNIONE EREDITARIA - CREDITI DEL DE CUIUS
Cass. civ. Sez. I, 01 dicembre 2015, n. 24449
In materia successoria, il criterio della ripartizione dei debiti tra gli eredi, di cui all'art. 752 c.c., non è applicabile anche in relazione ai crediti del de cuius atteso che questi ultimi non vengono ripartiti in maniera automatica e pro-quota tra gli eredi ma entrano a far parte della comunione ereditaria.
COMUNIONE EREDITARIA - OBBLIGAZIONI DEL DE CUIUS
Cass. civ. Sez. III, 31 marzo 2015, n. 6431
L'art. 754 cod. civ., per il quale gli eredi rispondono dei debiti del "de cuius" in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, si interpreta nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo, entro i limiti della propria quota, sicché, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero.
COMUNIONE EREDITARIA - TRANSAZIONE TRASLATIVA DI BENI EREDITARI
Cass. civ. Sez. II, 03 febbraio 2015, n. 1902
L'accordo col quale il soggetto istituito erede universale riconosce, in via di transazione, la titolarità di determinati beni ereditari a colui che, non avendo la qualità di legittimario pretermesso, pretende diritti sull'eredità in forza di un testamento anteriore (poi revocato), non determina il riconoscimento della qualità di coerede in capo al destinatario dell'attribuzione patrimoniale, non potendo il chiamato disporre della delazione, sicché solo l'erede istituito è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, non configurandosi in tal caso una vendita di eredità (soggetta a forma scritta "ad substantiam") e, conseguentemente, una responsabilità solidale dell'acquirente ex art. 1546 cod. civ.
COMUNIONE EREDITARIA - VENDITA UNICO BENE COMPONENTE LA MASSA EREDITARIA
Cass. civ. Sez. II, 10 dicembre 2014, n. 26051
Nel caso di vendita da parte di uno dei coeredi di bene ereditario che costituisce l'intera massa, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota all'erede alienante, dal momento che costui è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può liberamente disporre, sicché il compratore subentra, "pro quota", nella comproprietà del bene comune.
CONIUGE SUPERSTITE - DIRITTI DI ABITAZIONE ED USO - SEPARAZIONE PERSONALE
Cass. civ. Sez. II, 12 giugno 2014, n. 13407
Il diritto di abitazione e il correlato diritto d'uso sui mobili in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare; è evidente che l'applicabilità della norma in esame è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi. Pertanto, essendo venuto meno il collegamento con l'originaria destinazione della casa di abitazione a "residenza familiare", non può che ritenersi che il coniuge superstite perda i diritti in questione.
CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
Cass. civ. Sez. II, 08 gennaio 2015, n. 39
Il curatore dell'eredità giacente, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è legittimato attivamente e passivamente, ai sensi dell'art. 529 cod. civ., in tutte le cause che riguardano l'eredità medesima.
DEBITI EREDITARI - SOLIDARIETA' TRA EREDI
Cass. civ. Sez. III, 29 settembre 2015, n. 19253
Se gli eredi vengono condannati a restituire quanto già percepito, la ripartizione deve avvenire in conformità alle singole quote ereditarie. Secondo il principio di solidarietà tra eredi, questi rispondono dei debiti del de cuius esclusivamente pro quota e, di rimando, in proporzione al quantum ricevuto a titolo ereditario. Tale principio va desunto dall'art. 752 c.c., in tema di ripartizione dei debiti ereditari.
DIRITTO DI ABITAZIONE - CONIUGE SUPERSTITE - POSSESSO DELL'IMMOBILE
Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 27/01/2016, n. 1588
La permanenza del coniuge superstite nella casa familiare già in proprietà, anche parziale, del de cuius non può ritenersi necessariamente una manifestazione di possesso dei beni ereditari, potendo invero manifestare il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso.
BENEFICIARIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E CAPACITA' DI FARE TESTAMENTO
Giudice tutelare Vercelli Decreto, 04 settembre 2015
Il Giudice tutelare, laddove chiamato ad esprimersi sull'opportunità di privare il beneficiario di amministrazione di sostegno della capacità di negoziare validamente un testamento, dovrà approfondire: A) se il medesimo versi in condizioni di infermità o inferiorità tali da porlo in stato di facile raggirabilità e che non gli consentano di giovarsi di intervalli di lucidità; B) se comprenda in modo corretto o meno la natura dell'atto da compiersi; C) ancora, se vi possa essere indotto sulla scorta di percorso psicologico non corretto, alterato da indebiti fattori devianti esterni. Ciò potrà fare avendo riguardo, in via analogica, alle disposizioni che disciplinano l'attività notarile di raccolta degli atti - imponendo al rogante un'indagine sulla volontà delle parti - nonché a tutte le norme del codice civile che disciplinano l'invalidità successiva del testamento o delle singole disposizioni.
DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA - PROVA DELLA CAPTAZIONE
Cass. civ. Sez. II, 16 gennaio 2014, n. 824
In tema di impugnazione della disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, la prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore, non potendosi tale prova desumere unicamente dal fatto che il beneficiario (nella specie, figlio del testatore) convivesse col "de cuius".
DIVISIONE - CRITERIO DELL'ESTRAZIONE A SORTE
Cass. civ. Sez. II, 17 dicembre 2014, n. 26616
Il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c. nel caso di uguaglianza di quote, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, potendo, pertanto, essere derogato in base a valutazioni prettamente discrezionali attinenti non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.
DIVISIONE - PRINCIPIO DI OMOGENEITA' DELLE PORZIONI
Cass. civ. Sez. II, 19 novembre 2013, n. 25946
In tema di divisione, il principio della omogeneità delle porzioni, dettato dall'art. 727 cod. civ. ed applicabile anche alle comunioni ordinarie ex art. 1116 cod. civ., postula che la comunione abbia ad oggetto una pluralità di beni di diversa qualità, essendo diretto ad attuare il diritto dei condividenti a conseguire una frazione di valore proporzionalmente corrispondente a quella spettante singolarmente sull'unica massa da dividere, sicché esso non è applicabile alla comunione avente ad oggetto un unico immobile.
DIVISIONE EREDITARIA - CONGUAGLIO
Cass. civ. Sez. II, 22 aprile 2015, n. 8259
In tema di divisione ereditaria, mentre il pagamento del conguaglio in danaro, di cui all'art. 728 cod. civ., è previsto per compensare l'ineguaglianza in natura delle quote e, dunque, prescinde dal consenso del coerede al quale sia imposto, il conguaglio stabilito dall'art. 720 cod. civ., in quanto destinato a facilitare la divisione di immobili non comodamente divisibili e tale, perciò, da alterare la proporzionale distribuzione dei beni tra i condividenti, impone, invece, il consenso degli stessi.
DIVISIONE EREDITARIA - DIVISIONE PARZIALE
Cass. civ. Sez. II, 24 marzo 2016, n. 5869
Il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse.
DONAZIONE - LEGATO - CLAUSOLA MODALE CON VINCOLO PERPETUO DI DESTINAZIONE
Cass. civ. Sez. II, 20 giugno 2017, n. 15240
L'attribuzione patrimoniale gratuita (nella specie, sotto forma di legato) di un bene con vincolo perpetuo di destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell'art. 1379 c.c., risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell'onerato, i cui poteri dispositivi sul bene - destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo - risultano sostanzialmente sterilizzati "sine die".
DONAZIONE - COSTRUZIONE DI EDIFICIO SU TERRENO DEL FIGLIO DON DENARI DEL PADRE
Cass. civ. Sez. II, 20 maggio 2014, n. 11035
In tema di donazione indiretta, con riguardo alla vicenda dell'edificazione, con denaro del genitore, su terreno intestato a figli (a seguito di precedente donazione indiretta), il bene donato può ben essere identificato, non nel denaro, ma nello stesso edificio realizzato - senza che a ciò sia di ostacolo l'operatività dei principi sull'acquisto per accessione -, tutte le volte in cui, tenendo conto degli aspetti sostanziali della vicenda negoziale e dello scopo ultimo perseguito dal disponente, l'impiego del denaro a fini edificatori sia compreso nel programma negoziale perseguito dal genitore donante.
DONAZIONE - RINUNCIA ABDICATIVA DELLA QUOTA DI COMPROPRIETA'
Cass. civ. Sez. II, 25 febbraio 2015, n. 3819
La rinuncia abdicativa della quota di comproprietà di un bene, fatta in modo da avvantaggiare in via riflessa tutti gli altri comunisti, mediante eliminazione dello stato di compressione in cui il diritto di questi ultimi si trovava a causa dell'appartenenza in comunione anche ad un altro soggetto, costituisce donazione indiretta, senza che sia all'uopo necessaria la forma dell'atto pubblico, essendo utilizzato per la realizzazione del fine di liberalità un negozio diverso dal contratto di donazione.
DONAZIONE MODALE
Cass. civ. Sez. II, 07 aprile 2015, n. 6925
In materia di donazione modale, l'imposizione di un onere in capo al donatario - sebbene non presenti natura di corrispettivo, trasformando il titolo dell'attribuzione da gratuito in oneroso -comporta una diminuzione di valore della donazione stessa, incidendo sull'ammontare del trasferimento patrimoniale, della quale è necessario tenere conto ai fini della riunione fittizia conseguente alla riduzione della donazione ex art. 555 cod. civ..
LEGATO - DIRITTI DEL LEGATARIO
Cass. civ. Sez. II, 17 dicembre 2014, n. 26618
All'apertura della successione in capo al legatario, sorgono due diritti: il diritto di proprietà sul bene legato, che il legatario acquista direttamente ed immediatamente alla morte del testatore, nonché il diritto di credito nei confronti dell'onerato con ad oggetto il trasferimento del possesso della cosa. Il passaggio della proprietà avviene direttamente dal de cuius al legatario tale che ancor prima di avere domandato il possesso, il legatario, può alienare il diritto acquistato, come pure i suoi creditori possono agire sulla cosa legata. Conseguentemente, il diritto del legatario è prevalente rispetto ad eventuali diritti dei terzi e, anche rispetto al diritto del terzo promissario acquirente, soprattutto, nell'ipotesi in cui il contratto preliminare non risulta trascritto.
LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA - EFFETTI DELLA RINUNCIA
Cass. civ. Sez. II, 27 giugno 2013, n. 16252
Il legato in sostituzione di legittima, previsto dall'art. 551 cod. civ., è una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che l'eventuale rinuncia determina il venire meno della sostituzione e consente al legittimario di reclamare la quota di riserva spettantegli per legge sui beni ereditari. Ne consegue che il legatario, che abbia rinunciato al legato tacitativo in denaro, può conseguire la quota di legittima in natura, in base alla regola generale dettata dall'art. 718 cod. civ.
LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA - FORMULAZIONE
Cass. civ. Sez. II, 16 gennaio 2014, n. 824
Ai fini dell'individuazione del legato in sostituzione di legittima, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, essendo sufficiente che risulti l'intenzione del "de cuius" di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità (come nella specie, avendo il testatore attribuito al legittimario "la sola casa ... quale sua stretta legittima ... a titolo di legittima che neanche merita").
LEGITTIMARI - TOTALE PRETERMISSIONE
Cass. civ. Sez. II, 30 maggio 2014, n. 12221
La totale pretermissione del legittimario si può avere sia nella successione testamentaria, sia nella successione ab intestato. Il legittimario può dirsi pretermesso nella successione testamentaria quando il testatore ha disposto a titolo universale dell'intero asse a favore di altri. In tal caso, ai sensi dell'art. 457, secondo comma, c.c., il legittimario non è chiamato all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti. Nella successione ab intestato, la pretermissione si verifica qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell'intero suo patrimonio con atti di donazione, sicché, stante l'assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire l'azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce. A ciò consegue che il legittimario pretermesso, sia nella successione testamentaria sia in quella ab intestato, il quale impugni per simulazione un atto compiuto dal de cuius a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce in qualità di terzo e non in veste di erede, condizione che acquista, solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione, e come tale non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.
PRELAZIONE - ONERE MODALE - EFFICACIA REALE
Cass. civ. Sez. III, 07/11/2013, n. 25052
Il diritto di prelazione attribuito attraverso l'apposizione, in un testamento, di un onere modale non ha efficacia reale, e la sua violazione non comporta un diritto al riscatto ma solo (nell'ipotesi di inadempimento del "modus"), ma consente soltanto i rimedi di cui all'art. 648 cod. civ. ed il risarcimento del danno.
PRODUZIONE COPIA DI TESTAMENTO
Cass. civ. Sez. II, 18 maggio 2015, n. 10171
La produzione di una copia del testamento giustifica la presunzione che il de cuius lo abbia revocato distruggendo deliberatamente l'originale, con la conseguenza che la parte che voglia avvalersene deve fornire la prova dell'esistenza del documento al momento dell'apertura della successione.
RAPPRESENTAZIONE - RETRATTO SUCCESSORIO
Cass. civ. Sez. II, 15 gennaio 2015, n. 594
In tema di successione per rappresentazione, il discendente legittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado dell'ascendente (rappresentato) - che non possa o non voglia accettare l'eredità - succede direttamente al "de cuius", sicché egli in qualità di successore "jure proprio" nell'eredità, è legittimato all'esercizio del retratto successorio.
RETRATTO SUCCESSORIO
Cass. civ. Sez. II, 27 marzo 2015, n. 6293
Il retratto successorio, previsto in tema di comunione ereditaria al fine di impedire l'intromissione di estranei nello stato di contitolarità determinato dall'apertura della successione "mortis causa", non si applica nella situazione di comunione ordinaria conseguente alla congiunta attribuzione di un bene ad alcuni coeredi in sede di divisione, non potendo, peraltro, operare in tal caso l'art. 732 cod. civ. in virtù del rinvio di cui all'art. 1116 cod. civ., in quanto per la comunione ordinaria vige il principio di libera disposizione della quota, ai sensi dell'art. 1103 cod. civ.
REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE
Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 11 maggio 2017, n. 11587
Fuori dall'ipotesi di revoca espressa di un testamento, può ricorrere un caso di incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento precedente e quello successivo, sussistendo la prima allorché, indipendentemente da un intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute in entrambi gli atti, e configurandosi, invece, la seconda quando, dal contenuto del testamento successivo, si evinca la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte, quello precedente e, dal raffronto del complesso delle disposizioni o di singole previsioni contenute nei due atti, si desuma che il contenuto della volontà più recente del testatore è inconciliabile con quanto risultante dall'atto antecedente. La relativa indagine, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizio attinente alla motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato un'incompatibilità intenzionale tra due testamenti, il primo dei quali contenente un'istituzione di erede universale rispetto ad un patrimonio mobiliare ed immobiliare, successivamente oggetto di disaggregazione nel secondo testamento, mediante destinazione di singoli beni a specifici destinatari).
RINUNCIA ALL'EREDITA' - INSERZIONE NEL REGISTRO DELLE SUCCESSIONI
Cass. civ. Sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3346
L'inserzione dell'atto di rinuncia all'eredità nel registro delle successioni costituisce una forma di pubblicità funzionale a rendere la rinuncia opponibile ai terzi e non ai fini della sua validità. Ne consegue che il creditore ereditario, che agisca in giudizio contro l'erede per il pagamento dei debiti del "de cuius", a fronte della produzione di un atto pubblico di rinunzia all'eredità, ha l'onere di provare, anche solo mediante l'acquisizione di una certificazione della cancelleria del tribunale competente, il mancato inserimento dell'atto "de quo" nel registro delle successioni.
RINUNCIA ALL'EREDITA' - SIMULAZIONE
Cass. civ. Sez. II, 2 marzo 2015, n. 4162
La rinunzia all'eredità è un negozio unilaterale non recettizio, sicché non può configurarsene la simulazione, essendo impossibile l'accordo tra dichiarante e destinatario, richiesto dall'art. 1414, terzo comma, cod. civ.
RINUNCIA AL LEGATO DI BENI IMMOBILI
Cass. civ. Sez. II, 09 giugno 2017, n. 14503
La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 c.c., avendo natura meramente abdicativa può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la sua trascrizione, in quanto volta soltanto a renderlo opponibile ai terzi.
RIUNIONE FITTIZIA - DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE
Cass. civile, sez. II numero 12919 (24/07/2012)
In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.).
SUCCESSIONE LEGITTIMA - PLURALITA' DI SUCCESSIBILI - SIMULTANEITA' DELAZIONE
Cass. civ. Sez. II, 06 febbraio 2014, n. 2743
In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell'eredità.
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA' DI TESTARE
Cass. civ. Sez. II, 23 dicembre 2014, n. 27351
In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - COESISTENZA CON LA SUCCESSIONE LEGITTIMA
Cass. civ. Sez. II, 20 giugno 2017, n. 15239
La successione legittima può coesistere con quella testamentaria nell'ipotesi in cui il "de cuius" non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio ed in particolare, nel caso di testamento che, senza recare istituzione di erede, contenga soltanto attribuzione di legati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in applicazione di detto principio ed in mancanza di formale istituzione di erede, aveva qualificato come legatario il beneficiario "morits causa" di una specifica consistenza immobiliare, non rilevando, in senso contrario, che lo stesso fosse stato altresì onerato di partecipare alle spese funerarie del "de cuius" né, tantomeno, la mancata menzione, nel testamento, di altri soggetti o di altri beni, la cui inesistenza non era stata dimostrata).
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - PERDITA DEL DIRITTO DI ACCETTARE L'EREDITA'
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 20 ottobre 2014, n. 22195
In tema di successione a causa di morte, la perdita del diritto di accettare l'eredità ex art. 481 cod. civ. comporta anche la perdita della qualità di chiamato all'eredità per testamento, con la conseguenza che la devoluzione testamentaria diviene inefficace e si apre esclusivamente la successione legittima, ai sensi dell'art. 457 cod. civ., senza che si verifichi la coesistenza tra successione testamentaria e successione legittima.
TESTAMENTO - INTERPRETAZIONE DEL TESTAMENTO
Cass. civ. Sez. II, 30 maggio 2014, n. 12242
L'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cuiall'art. 1362 c.c. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente, nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore. Ne deriva che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso differente, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius.
TESTAMENTO - RINUNZIA AGLI EFFETTI DI UN TESTAMENTO
Cass. civ. Sez. II, 05 giugno 2014, n. 12685
Per la valida rinunzia a far valere il testamento, occorre l'accordo di tutti i coeredi, da redigere per atto scritto, a pena di nullità, se nella successione sono compresi beni immobili, poiché detto accordo, importando una modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo, che da quello passivo, si risolve in un atto di disposizione delle stesse.
TESTAMENTO OLOGRAFO - ALLEGAZIONE PLANIMETRIE
Cass. civ. Sez. II, 25 febbraio 2014, n. 4492
Il testamento olografo non perde il requisito dell'autografia seppure il testatore vi alleghi planimetrie redatte da terzi (nella specie, da un geometra) per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria.
TESTAMENTO OLOGRAFO - DATA
Cass. civ. Sez. II, 03 settembre 2014, n. 18644
La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà.
TESTAMENTO OLOGRAFO - EFFICACIA PROBATORIA
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 29 settembre 2014, n. 20484
L'attribuzione al testamento olografo dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2702 c.c. richiede, in caso di disconoscimento o rituale contestazione in giudizio, che l'accertamento grafologico sia condotto sull'originale del relativo documento e non sulla copia fotostatica, in quanto soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del soggetto rappresentati dalla firma; non può invece che risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi.
TESTAMENTO OLOGRAFO - INTERPRETAZIONE SCRITTURA PRIVATA
Cass. civ. Sez. VI - 2, 29 novembre 2013, n. 26931
Ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall'art. 602 c.c., occorrendo, altresì, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso: tale accertamento, che costituisce un prius logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
TESTAMENTO PUBBLICO - CIECO CHE NON PUO' SOTTOSCRIVERE
Cass. civ. Sez. II, 09 aprile 2014, n. 8346
Ai fini della validità del testamento pubblico, la dichiarazione del testatore di non poter firmare perché cieco, seppur trasfusa nell’atto del notaio rogante, è di per sé insufficiente a giustificare la mancata apposizione della propria sottoscrizione, occorrendo altresì la verifica di una concreta correlabilità a tale ‘‘status’’ di una effettiva e non ovviabile incapacità a vergare la propria firma, in quanto, altrimenti, il testamento e` nullo per difetto di sottoscrizione.

Avvocato Antonio Pedrazzoli
Milano - Piazza Castello n. 1
Partita IVA: 02073100030
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